Art. 155-156
Art. 155-156
Art. 155
Capo II – Disposizioni transitorie Sezione III – Disposizioni relative al Libro III
Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941.Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell’ultimo comma dell’art. 1138 del codice enell’art. 72 di queste disposizioni.
Art. 155-bis.
L’assemblea, ai fini dell’adeguamento degli impianti non centralizzati di cui a ll’articolo 1122-bis, primo comma, del codice, già esistenti alla data di entrata in vigore del predetto articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all’articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice.
Art. 156
Capo II – Disposizioni transitorie Sezione III – Disposizioni relative al Libro III
I condomini costituiti in forma di società cooperativa possono conservare tale forma di amministrazione. Ai rapporti di condominio negli edifici di cooperative edilizie le quali godono del contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui si applicano le disposizioni delle leggi speciali.
